In data 2 febbraio 2016 entrerà in vigore la legge n.221 del 28 dicembre 2015 “Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali.” pubblicata in Gazzetta Ufficiale n.13 del 18-1-2016.
Tale legge all’articolo 5 comma 6 istituisce il Mobility Manager Scolastico, figura che
ha il compito di organizzare e coordinare gli spostamenti casa-scuola-casa del personale scolastico e degli alunni; mantenere i collegamenti con le strutture comunali e le aziende di trasporto; coordinarsi con gli altri istituti scolastici presenti nel medesimo comune; verificare soluzioni, con il supporto delle aziende che gestiscono i servizi di trasporto locale, su gomma e su ferro, per il miglioramento dei servizi e l'integrazione degli stessi; garantire l'intermodalita' e l'interscambio; favorire l'utilizzo della bicicletta e di servizi di noleggio di veicoli elettrici o a basso impatto ambientale; segnalare all'ufficio scolastico regionale eventuali problemi legati al trasporto dei disabili
Leggendo bene tutto il comma 6, vengono fuori un po' di dubbi e perplessità:
l'istituzione in tutti gli istituti scolastici di ogni ordine e grado, nell'ambito della loro autonomia amministrativa ed organizzativa, della figura del mobility manager scolastico, scelto su base volontaria e senza riduzione del carico didattico, in coerenza con il piano dell'offerta formativa, con l'ordinamento scolastico e tenuto conto dell'organizzazione didattica esistente.
Con tutto il carico di lavoro che hanno al giorno d'oggi i docenti dubito che ci sia qualcuno che si assuma i compiti ed il ruolo di Mobility Manager Scolastico e se ci fosse qualcuno dubito che riesca ad essere un buon docente ed un buon Mo.Ma. visto il carico di lavoro ulteriore. Chi conosce gli ambienti scolastici sa quanto al giorno d'oggi gli insegnanti siano carichi di lavoro.
Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica
Quindi se pure fosse possibile utilizzare un consulente esterno ciò significa che ci sarà una collaborazione gratuita?
Sarebbe bello avere risposte e chiarimenti a queste domande. In Italia abbiamo già il DECRETO 27 Marzo 1998 del Ministero dell'ambiente "Mobilita' sostenibile nelle aree urbane" (GU n. 179 del 3-8-1998), in allegato, che istituisce la figura del Mobility Manager come mai non si è lavorato direttamente su questo decreto eliminando dall'articolo 3 comma 1 la parola dipendenti e sostituendola con occupanti (ad esempio o un sinonimo che indicasse le persone che stabilmente sono presenti in quell'edificio)? Il decreto del '98 aveva pure una cospicua copertura finanziaria (articolo 6) bastava riattivarla.
Dal 1998 ad oggi la figura del Mobility Manager in Italia è una leggenda, con la legge che entrerà in vigore il prossimo febbraio, limitante sotto tantissimi aspetti, non si fa altri che continuare a tenere viva nella memoria delle persone questa leggenda.